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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.288. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.288.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Credito d'imposta spese test diagnostici per infezione da SARS-CoV-2)

  1. Al fine di sostenere la tutela dei lavoratori, nonché in considerazione delle misure di prevenzione e contenimento per l'esposizione al rischio di contagio da COVID-19 nei luoghi di lavoro, ai titolari attività di impresa è riconosciuto un credito di imposta in misura pari al 70 per cento delle spese sostenute o maturate nel 2020 e 2021 per espletamento obbligatorio ai propri lavoratori di test diagnostici, antigenici o molecolari per la ricerca di COVID-19 (SARS-CoV-2), fino ad un massimo di 10.000 euro, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, è riconosciuto per le spese relative a:
   a) tamponi molecolari;
   b) tamponi rapidi con metodo Antigenico;
   c) test sierologici quantitativi per evidenziare la presenza di anticorpi IgG e IgM anti COVID-19.

  3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le caratteristiche, le condizioni e le modalità di attuazione del presente articolo.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

ex 12.025.