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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.286. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.286.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Fondo per l'acquisto di servizi professionali)

  1. Al fine di promuovere, sostenere ed incentivare la riqualificazione e l'ammodernamento e la competitività del sistema economico, in una prospettiva di sostenibilità ed internazionalizzazione, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un Fondo di 50 milioni di euro per l'anno 2021 destinato a finanziare progetti per servizi di comunicazione e marketing, ricerche di mercato, consulenza relativa all'analisi del rischio e all'introduzione di misure tecniche e organizzative di mitigazione, anche con riferimento alla gestione delle risorse umane e ai processi operativi, interventi di formazione e consulenza aziendale finalizzata alla ripresa economica delle imprese, anche con riferimento all'introduzione di modelli di business atti a favorire la loro tenuta sul mercato e alla creazione di reti d'impresa.
  2. Al Fondo possono accedere le micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, compresi i professionisti. Ogni impresa o professionista richiedente può ottenere finanziamenti, per uno o più progetti, fino ad un massimo di 10.000 euro.
  3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le caratteristiche, le condizioni e le modalità di attuazione del presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire la parola: 800 con la seguente: 750.

ex 12.0102.