stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.273. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.273.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Incentivi per l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'installazione di ascensori)

  1. L'aliquota prevista all'articolo 119 comma 1, alinea, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, così come convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applica anche a tutti gli altri interventi connessi all'abbattimento delle barriere architettoniche e all'installazione di ascensori negli edifici a destinazione residenziale realizzati nel corso dell'anno 2021.
  2. All'onere recato, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2021, in 150 milioni di euro per l'anno 2022, in 150 milioni di euro per l'anno 2023, in 140 milioni di euro per l'anno 2024, in 130 milioni di euro per l'anno 2025, in 130 milioni di euro per l'anno 2026, in 120 milioni di euro per l'anno 2027, in 20 milioni di euro per l'anno 2028, in 5 milioni di euro per l'anno 2031 e in 40 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ex 12.0115.