Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
1. È consentito il cumulo reddituale dei compensi, comunque denominati, derivanti dalle attività svolte per la presentazione e la realizzazione di progetti finanziati dall'Unione europea o da organizzazioni internazionali, con i redditi di lavoro dei pubblici dipendenti, purché tali compensi siano a carico, anche come quota parte, dei finanziamenti destinati alla realizzazione di tali progetti e siano corrisposti agli interessati direttamente o per il tramite delle amministrazioni pubbliche, o degli altri soggetti da esse incaricati. Sono, inoltre, posti a carico dei medesimi finanziamenti gli oneri relativi alle assicurazioni per la responsabilità civile e per gli infortuni sul lavoro.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai redditi di pensione, riferiti a trattamenti sia di anzianità sia di vecchiaia, senza che alcuna penalizzazione o decurtazione stipendiale o previdenziale possano essere applicate. Rimangono fermi tutti gli obblighi di natura fiscale.