stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.246. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.246.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga Superbonus 110 per cento)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
   b) al comma 3-bis, è soppresso;
   c) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
   d) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 251,6 milioni di euro per l'anno 2021, 374,8 milioni di euro per l'anno 2022, 1.522 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

ex 12.028.