Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
1. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazione dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 1-bis dopo le parole: «per unità immobiliare per ciascun anno.» è inserito il seguente periodo: «Nel caso di interventi su immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, l'ammontare complessivo delle spese si considera riferito per ogni 100 metri quadri».
Conseguentemente:
sopprimere l'articolo 209;
aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;
sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.