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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.221. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.221.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo la lettera d-bis, è inserita la seguente:
   « d-ter) agli interventi effettuati da persone fisiche o giuridiche su immobili adibiti a edifici di culto e edifici adibiti ad abitazione, di proprietà degli enti ecclesiastici e stabilmente destinati alle attività istituzionali, comprese quelle scolastiche, ricreative e sportive;»;
   b) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
  «9-bis. L'agevolazione fiscale di cui alla lettera d-ter, del comma 9, è riconosciuta nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2021, di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 300 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032. L'Agenzia delle entrate monitora il raggiungimento del limite sulla base delle domande pervenute.».

  Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 209.

ex 12.93.