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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.211. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.211.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, all'articolo 16, comma 1-bis, dopo le parole: «Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione,» sono inserite le seguenti: «ovvero sia stato rilasciato il titolo edilizio».

  Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per l'anno 2022, 60 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 209, comma 1, della presente legge.

ex 12.28.