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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.21. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.21.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 54, lettera a) sostituire il periodo «non superiori a euro 65.000» con il seguente: «non superiori a euro 100.000»
   b) al comma 57, lettera d-ter) sostituire il periodo «eccedenti l'importo di 30.000 euro» con il seguente: «eccedenti l'importo di 35.000 euro»

  Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 500 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2023.

ex 2.017.