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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.196. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.196.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la parola: 2021 con la seguente: 2023.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
   alla medesima lettera, numero 2), sostituire la parola: 2021 con la seguente: 2023;
   sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 16:
    1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
    2) al comma 2, le parole: «1o gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2022», le parole: «anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2023», le parole: «anno 2019», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anno 2022» e le parole: «nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2023».
   sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni da 2020 a 2023».
   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.275 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede, per la parte di 490 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, per la parte di 785 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ex 12.71.