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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1405. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1405.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Esenzione IMU per immobili inagibili o inabitabili)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 747, la lettera b) è soppressa;
   b) al comma 759, è aggiunta la seguente lettera:
   « g-bis) gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione».

  2. Quale contributo dello Stato per le minori entrate per gli enti locali conseguenti alle disposizioni di cui al comma 1, sono stanziati 200 milioni annui.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni e: 500 milioni, rispettivamente con le parole: 600 milioni e: 300 milioni.

ex 100.082.