Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:
Art. 100-bis.
(Esenzione IMU per alcune categorie di immobili)
1. Al comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
« g-bis) le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete.».
Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2021: –70.000.000;
2022: –70.000.000;
2023: –70.000.000.