Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:
Art. 100-bis.
(Interventi a favore delle aree marginali)
1. Al comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
« g-bis) gli immobili situati nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti».
Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni e: 500 milioni, rispettivamente con le parole: 550 milioni e: 250 milioni.