stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.138. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.138.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Per il periodo di imposta in corso al 1o marzo 2020, i limiti alla deducibilità degli interessi passivi contenuti nell'articolo 96, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano se, nel periodo d'imposta, l'eccedenza di interessi passivi e oneri assimilati rispetto all'ammontare complessivo degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del predetto articolo 96 supera il valore di euro tre milioni.

  Conseguentemente:
   all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le parole: 300 milioni;
   all'allegata tabella A sopprimere gli accantonamenti della parte relativa all'annualità 2021, fatta eccezione per quello relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

ex 10.0142.