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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1367. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1367.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Fondo per il teatro)

  1. In ragione dell'attuale interruzione delle attività di spettacolo dal vivo, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è istituito un fondo di 3 milioni di euro per l'anno 2021, denominato «Fondo Palcoscenico virtuale», per finanziare progetti negli ambiti del teatro, danza, musica e circo contemporaneo, anche se svolti in teatri senza la partecipazione del pubblico per essere diffusi in live streaming, attraverso piattaforme digitali.
  2. I progetti di cui al comma 1 possono essere presentati da soggetti privati e pubblici.
  3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabilite le modalità di partecipazione al bando e i criteri di selezione per l'accesso al fondo di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

ex 97.09.