stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1365. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1365.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

  1. Indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, alle imprese operanti nel settore dello spettacolo che gestiscono teatri, sale cinematografiche o per concerti e spettacoli o simili, è riconosciuto per l'anno 2021 un credito d'imposta pari al 60 per cento dell'ammontare delle spese sostenute dal 1o marzo 2020 fino alla fine dello stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, per un massimo di 80.000 euro, dalle imprese per l'adeguamento dei locali e delle procedure finalizzate alla realizzazione e allo svolgimento degli spettacoli in luoghi aperti al pubblico nel rispetto delle disposizioni in materia di svolgimento degli spettacoli adottate a seguito dell'emergenza da COVID-19. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 5.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  3. All'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo la lettera d) inserire la seguente: f) credito d'imposta per l'adeguamento dei luoghi deputati allo svolgimento di spettacoli e rappresentazioni artistiche.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, si provvede per il 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il MEF provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura.

ex 96.056.