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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1360. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1360.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

  1. Per potenziare gli interventi volti a contrastare la povertà educativa e promuovere la diffusione della lettura la dotazione del Fondo «Carta della cultura», istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 30 milioni a decorrere dal 2022.
  2. All'articolo 6 della legge n. 15 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. il comma 1 è sostituito con il seguente: «Lo Stato, con le modalità di cui al comma 2, contribuisce alle spese per l'acquisto di libri da parte di soggetti appartenenti a nuclei familiari che comprendono bambini con età di 5 o 6 anni attraverso l'istituzione della “Carta della cultura”. I libri acquistati con il contributo statale sono destinati all'uso personale dei componenti della famiglia di cui al presente comma e non ne è permessa la rivendita. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile dei beneficiari e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente»;

  2. al comma 2 le parole: «dal titolare» sono sostituite dalle seguenti: «dai genitori o da chi esercita la potestà sui soggetti minori di cui al comma 1».
  3. All'attuazione del presente articolo, nella misura di 100 milioni per il 2021 e a 30 milioni a decorrere dal 2022, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Eventuali economie di risorse destinate all'attuazione della disposizione di cui al comma 2, lettera a) non impiegate nell'anno 2021 rimangono disponibili su Fondo di cui al comma 1 per essere utilizzate negli anni successivi.

ex 96.058.