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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1289. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1289.

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Fondo perequativo a sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno)

  1. Al fine di assicurare un adeguato sostegno finanziario alle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno, di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e sostenere gli studenti che necessitano di servizi o strumenti per l'accesso alla ricerca o alla didattica a distanza è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca il «Fondo perequativo a sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno», con una somma annua pari a 20 milioni di euro per il triennio 2021-2023.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le università non statali legalmente riconosciute, esistenti alla data di entrata in vigore della presente Legge, e aventi la sede legale nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia, tenendo conto di quanto previsto all'articolo 12, comma 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
  3. Il Fondo di cui al comma 1 sostiene gli interventi effettuati delle università non statali legalmente riconosciute delle regioni individuate al comma 2, effettuate dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 per:
   a) spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale docente e non docente;
   b) investimenti volti al potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali nonché dei servizi agli studenti;
   c) assunzioni di personale docente e non docente.

  4. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano esclusivamente alle università non statali legalmente riconosciute, con sede legale nel Mezzogiorno che eroghino in via ordinaria attività didattica e di ricerca esclusivamente in presenza.
  5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 tra le università non statali legalmente riconosciute delle regioni individuate al comma 2, le modalità di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste dalla presente legge.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.

ex 93.07.