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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1266. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1266.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Credito d'imposta per la ricerca biomedica)

  1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere sul panorama europeo, è istituito a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, un credito d'imposta pari al 17 per cento delle spese sostenute da Università, enti pubblici di ricerca, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e enti di ricerca privati senza finalità di lucro per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alla ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie.
  2. Al credito d'imposta di cui al comma 1 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le spese ammissibili al credito d'imposta, le disposizioni applicative necessarie, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, nonché il limite del contributo spettante ad ogni beneficiario del credito di cui al comma 1.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro, si provvede a valere nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
  6. All'articolo 209 sostituire le parole: «800 milioni» con le seguenti: «700 milioni» e le parole: «500 milioni» con le seguenti: «400 milioni».

  Conseguentemente, allo Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, Missione 1 Ricerca e Innovazione (017) Programma 1.1 – Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (017.0222), apportare le seguenti variazioni:
   2021: –100 milioni;
   2022: –100 milioni;
   2023: –100 milioni.

ex 90.026.