Al comma 1, sostituire le parole: 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 365 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, destinati anche al finanziamento dei progetti FISR 2019 e progetti PRIN 2018.
Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».