stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1245. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1245.

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.

  1. Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, al fine di assegnare agli studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio e non siano nello stesso anno già destinatari del beneficio di cui al comma 357 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 2021 una Carta elettronica dell'importo di 300 euro per l'acquisto di testi e materiali di studio in formato sia cartaceo sia digitale, compresi gli abbonamenti a piattaforme per lo studio universitario, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo di 60 milioni. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.
  2. Per le finalità di cui al comma precedente, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il MEF provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura.

ex 89.026.