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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1241. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1241.

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.

  1. Al fine di promuovere e favorire la formazione superiore, la continuità tra il sistema nazionale di istruzione e l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'istruzione e formazione tecnica superiore, la valorizzazione e il miglioramento delle competenze professionali, a decorrere dal 2021 è riconosciuto alle famiglie un credito d'imposta, ovvero l'erogazione mensile di una somma di denaro, utilizzabile esclusivamente per sostenere le spese di istruzione terziaria superiore.
  2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto con criteri di universalità e progressività fino al 100 per cento delle spese documentabili sostenute per ciascun figlio a carico sulla base del percorso di istruzione frequentato e per tutta la durata legale del corso di studi sulla base della condizione economica del nucleo familiare come individuata dall'ISEE familiare.
  3. Con decreto del Ministro dell'università, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entra 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato l'ammontare del beneficio suddiviso per fasce ISEE sulla base delle disponibilità finanziarie di cui al comma successivo.
  4. All'onere di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante incremento dell'imposta sui servizi digitali. A tal fine, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

  5. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura.

ex 89.027.