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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1239. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1239.

  Dopo il comma 6 inserire i seguenti:
  6-bis. Allo scopo di sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese, anche in relazione alla necessità di facilitare la transizione verso la digitalizzazione della produzione di beni e servizi, le università, in funzione delle loro specializzazioni, organizzano iniziative formative ai sensi dell'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze digitali in ambito medico, scientifico e tecnologico promuovendo contestualmente la partecipazione alle medesime da parte di studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi. Ai soggetti pubblici e privati che dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 supportano finanziariamente, tramite donazioni finalizzate e/o vincolate, le iniziative di cui al primo periodo ovvero iniziative di diritto allo studio, è riconosciuto un credito di imposta pari al 110 per cento delle donazioni effettuate fino a un massimo di 50.000 euro da ripartire agli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4,5 milioni di euro per il 2021, a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e a 4,5 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  6-ter. 1. Al fine di permettere alle famiglie colpite dall'emergenza COVID-19 di continuare a sostenere i costi della formazione universitaria dei figli a carico, coloro che hanno subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito ISEE rispetto all'anno precedente, limitatamente agli anni 2021 e 2022, possono cedere la detrazione imposta di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 a parenti e affini entro il terzo grado dello studente per il quale la spesa è stata sostenuta.

ex 89.36.