Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di promuovere il diritto allo studio la detrazione delle spese per gli studenti universitari è riconosciuta al 30 per cento ed è possibile portare in detrazione anche: le tasse d'iscrizione per triennale, master e specialistica anche nel caso di studenti fuori corso; la ricongiunzione di carriera; le tasse per l'iscrizione all'appello di laurea e rilascio della pergamena; le frequenza a corsi singoli, finalizzati o meno all'ammissione a un corso di laurea magistrale; l'iscrizione a test d'ingresso (anche se non seguiti da iscrizione); i trasferimenti di ateneo e i passaggi di corso.
Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26