Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:
Art. 87-bis.
1. Per interventi relativi ad edifici scolastici di nuova realizzazione costruiti in area sismica, il Fondo per l'edilizia scolastica, di cui alla legge 221 del 2012, articolo 11, comma 4-sexies, è incrementato di 1.000.000.000 di euro per il 2021.
2. Ai maggiori oneri del presente articolo pari a 1.000.000.000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.