Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:
Art. 87-bis.
1. Al fine di conseguire l'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento già fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, la dotazione del fondo per la messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia di cui all'articolo 1, comma 59 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è integrata di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023
2. All'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: «con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023».
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 500 milioni di euro per l'anno 2021 e le parole: dall'anno 2021 sono sostituite dalle seguenti: dall'anno 2024.