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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1198. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1198.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Borse di studio)

  1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione per tutti gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado statali, paritarie e per gli allievi dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente, sono erogate borse di studio da assegnare agli studenti meritevoli o a rischio di abbandono del percorso formativo, in disagiate condizioni economiche e residenti sul territorio nazionale, a sostegno delle spese per l'istruzione, nonché per garantire l'accesso agli strumenti digitali e per l'attivazione di servizi di connessione internet in postazione fissa stabile o mobile.
  2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge n. 62 del 2000, al fine di ridurre il rischio di abbandono scolastico, le borse di studio, nella misura massima stabilita con decreto di cui al comma 3 e di pari importo, vengono attribuite in via prioritaria, indipendentemente dalla relativa documentazione di spesa, agli alunni appartenenti a famiglie la cui situazione economica annua, determinata secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, sia ricompresa tra 10 mila euro annui per un nucleo familiare di tre componenti e 35 mila euro annui per nuclei familiari con un numero di componenti superiore.
  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i beneficiari, l'importo massimo erogabile, eventualmente differenziato per ordine e grado di scuola frequentata e per fasce di reddito, che possono essere specificate all'interno dei limiti di cui al comma 2, nonché le modalità di assegnazione.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 400 milioni di euro per l'anno 2021.

ex 87.045.