Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:
Art. 87-bis.
1. Per le finalità di cui all'articolo 233 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 300 milioni di euro per l'anno 2021 e di 200 milioni per il 2022.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 300 milioni di euro per l'anno 2021 e di 200 milioni di euro per l'anno 2022.