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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1193. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1193.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Misure a sostegno della libertà di scelta educativa delle famiglie)

  1. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e di garantire la libertà di scelta educativa delle famiglie indipendentemente dalla situazione reddituale, a decorrere dal 2021 in relazione all'anno di imposta 2020, le rette versate per alunno o per studente alle scuole pubbliche paritarie dalle famiglie sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore al costo standard di sostenibilità per allievo pari a 5.500,00 euro ad alunno. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 1.500 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede entro il limite di spesa di 1,5 miliardi di euro annui mediante incremento dell'imposta sui servizi digitali. A tal fine, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura.

ex 87.066.