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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1166. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1166.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Misure per il sostegno della salute della vista)

  1. Al fine di garantire la tutela della salute della vista, anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero della salute un fondo, denominato «Fondo Tutela Vista», con dotazione iniziale pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, è riconosciuta, in favore dei membri di nuclei familiari in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 15.000 euro annui, l'erogazione di un contributo in forma di « voucher» una tantum di importo pari a 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista ovvero lenti a contatto correttive.
  3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al secondo comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal Fondo di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

ex 85.012.