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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1162. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1162.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Istituzione del Fondo vincolato per il finanziamento delle terapie avanzate)

  1. Nello stato di previsione del Ministero della Salute, è istituito il Fondo vincolato per il finanziamento delle Terapie Avanzate (cosiddette ATMPs) così come definite dal Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 con autorizzazione di spesa pluriannuale.
  2. Le somme del fondo di cui sopra sono versate in favore delle regioni che ospitano i centri accreditati per la somministrazione delle Terapie Avanzate in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto di tali terapie, secondo le modalità individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio con riferimento alle risorse di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.
  5. Le Terapie Avanzate finanziate attraverso il Fondo di cui al presente articolo sono automaticamente inserite nei formulari regionali.
  6. Il Ministero della salute costituisce entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge un Tavolo Tecnico con la partecipazione di Aifa, del Ministero dell'economia e delle finanze, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e gli esperti nominati dallo stesso con apposito decreto ministeriale, per studiare una soluzione finalizzata all'implementazione di modelli contabili e di pagamento adeguati alle caratteristiche intrinseche delle Terapie Avanzate che prevedano una valutazione della distribuzione dei benefici sul piano pluriennale più adeguata.

ex 85.011.