Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:
Art. 83-bis.
(Disposizioni in materia di iscrizione all'albo)
1. I professionisti sanitari in pensione che intendano continuare ad essere iscritti all'albo sono esonerati dal pagamento del contributo ai rispettivi Enti previdenziali a condizione che non producano reddito da lavoro.
Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2021: –5.000.000;
2022: –5.000.000;
2023: –5.000.000.