Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
1 All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 741, lettera c), numero 3), sono aggiunte infine le seguenti parole: «nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616»;
b) al comma 749, il secondo periodo è abrogato.
Conseguentemente:
sopprimere l'articolo 209;
aumentare del 20 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F.