Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le misure previste dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 di cui al comma 2, lettera b), sono applicabili anche ai medici docenti universitari o ricercatori che svolgono attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura facenti parte del Servizio sanitario nazionale.
Conseguentemente all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 700 milioni.