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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1092. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1092.

  Sostituire il comma 1, con i seguenti:
  1. Nelle more dell'individuazione dei fabbisogni per i prossimi anni di medici specialisti del Servizio sanitario nazionale, e di una più complessiva revisione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, con particolare riguardo all'introduzione del contratto di formazione incardinato nell'area della dirigenza medica, i contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono aumentati di 7.000 unità per il 2021 e di 5.000 unità per ciascuno degli anni 2022 e 2023. A tal fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

  2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzato l'ulteriore investimento di 175 milioni nel 2021, 300 milioni nel 2022, 432 nel 2023, 437 nel 2024, 442 nel 2025, 260 nel 2026, 130 nel 2027.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

ex 76.21.