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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1090. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1090.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 76.
(Contratti di formazione specialistica dei medici specializzandi, formazione e praticantato specialistico Teaching Hospital)

  1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Ai predetti oneri si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli anni dal 2021 al 2025.
  2. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della necessità di sopperire alla mancanza di medici specialisti, in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono procedere ad assunzioni di medici specializzandi, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, da formare attraverso un contratto di formazione denominato contratto di formazione e praticantato specialistico Teaching Hospital. Per le finalità di cui al presente comma, in deroga all'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il contratto di formazione e praticantato specialistico può essere stipulato con soggetti fino a 35 anni. Il rapporto di lavoro del personale medico assunto in formazione a tempo determinato in deroga al possesso del requisito di specializzazione è disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, salvo quanto previsto dal presente articolo.
  3. I medici specialisti da formare attraverso il praticantato specialistico Teaching Hospital di cui al presente articolo sono assegnati, nell'ambito della rete formativa, alle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate e a contratto universitarie e non universitarie come disciplinate dal decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, e se Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 che si sono resi disponibili con manifestazione d'interesse all'attivazione dei contratti di formazione e praticantato specialistico, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 43 del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Con proprio decreto di natura non regolamentare, il Ministro della salute dispone l'accreditamento delle strutture di cui al periodo precedente, verifica la corrispondenza agli standard, ai requisiti e agli indicatori di attività formativa e assistenziale previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 giugno 2017, oggi il Ministero dell'università e della ricerca individua le scuole di specializzazione territorialmente competenti di riferimento per le strutture accreditate e definisce le modalità di integrazione della rappresentanza delle predette strutture e degli IRCCS accreditati non presenti nell'Osservatorio nazionale della formazione medico-specialistica e nelle corrispondenti sedi regionali. Con il medesimo decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, su indicazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, riserva, altresì, una quota non inferiore al 10 per cento dei posti aggiuntivi, da assegnare alle strutture ospedaliere universitarie, non universitarie di secondo livello e agli IRCCS, ai fini dell'attivazione di contratti di formazione e praticantato specialistico per la specializzazione in medicina di pronto soccorso, anestesia e rianimazione, medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, medicina interna e virologia.
  4. Il contratto di formazione e praticantato specialistico Teaching Hospital prevede una parte di formazione teorica e una parte di attività pratica, secondo le modalità stabilite dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e dall'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015. L'attività di formazione teorico-pratica, in accordo con quanto disposto dall'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015, si svolge sotto la guida di tutor senior riconosciuti dal consiglio della scuola di specializzazione di riferimento tra i dirigenti medici di struttura ospedaliera pubblica o privata accreditata con almeno cinque anni di anzianità di servizio che, su base volontaria, al raggiungimento, ove dipendenti di enti del SSN, dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 15-novies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, richiedono, in deroga al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il trattenimento in servizio per un ulteriore biennio, fino al maturare del quarantaduesimo anno di servizio effettivo e al settantaduesimo anno di età, finalizzato prevalentemente allo svolgimento di attività di formazione nell'ambito dei contratti di formazione e praticantato specialistico nelle strutture accreditate. I tutor senior di cui al periodo precedente possono essere altresì reclutati tra i medici, in possesso dei predetti requisiti, collocati a riposo da non oltre 36 mesi. I compensi erogati ai tutor senior ai sensi del presente articolo sono soggetti ad una tassazione fissa nella misura del 15 per cento e non sono cumulabili con i rispettivi redditi da lavoro dipendente, di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I tutor senior sono individuati dal consiglio della scuola di specializzazione in via prioritaria tra i direttori di struttura ospedaliera complessa, semplice ovvero di alta specializzazione o posizioni equivalenti, comunque con non meno di cinque anni di anzianità di servizio con merito certificato dalle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate e a contratto universitarie e non universitarie, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di appartenenza, che aderiscono al sistema formativo delle strutture qualificate di Teaching Hospital e Second Opinion Supporting di cui al comma 5. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, la formazione e praticantato specialistico Teaching Hospital è disciplinato dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in quanto compatibili, e in ogni caso nell'ambito del coordinamento operato dalla scuola di specializzazione.
  5. Al fine di valorizzare le strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate e a contratto universitarie e non universitarie e gli IRCCS che utilizzano prestazioni di Second Opinion, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate disposizioni per l'introduzione, quale strumento operativo a supporto della rete formativa dei corsi di formazione specialistica di cui al decreto legislativo n. 368 del 1999 e dei contratti di formazione e praticantato specialistico Teaching Hospital di cui alla presente Legge, la procedura di supporto clinico multidisciplinare collegiale di tipo Virtual Hospital (SCMC-VH) che si svolge all'interno del sistema formativo « Teaching Hospital e Second Opinion Supporting (TH-SOS)» consistente nell'apprendimento delle tecniche di erogazione di prestazioni di tipo diagnostico terapeutico effettuate da remoto e mediante teleconsulto secondo protocolli standard. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di realizzazione della messa in rete delle strutture di tipo TH-SOS, nell'ambito di forme qualificate di Constant Training On The Job, nonché dei programmi formativi da svolgersi presso i centri di simulazione medica avanzata.
  6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a tutte le specializzazioni afferenti alle restanti professioni della dirigenza sanitaria, in particolare a biologi, farmacisti, odontoiatri, veterinari, fisici e chimici.
  7. Il contratto di formazione e praticantato specialistico Teaching Hospital di cui al presente articolo può essere utilizzato anche per la formazione specialistiche dei medici operanti presso le strutture socio-assistenziali e residenziali per anziani e disabili pubbliche e private accreditate e a contratto in regime di SSN.
  8. Alle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate e a contratto universitarie e non universitarie e gli IRCCS titolari di contratti di formazione e praticantato specialistico Teaching Hospital stipulati ai sensi del presente articolo, è riconosciuto annualmente, per l'erogazione delle attività formative, in forma forfettaria e anticipata, un importo pari al costo lordo annuo sostenuto per ciascun medici specialisti da formare che operi presso le proprie strutture, comprensivo di tutti gli oneri previsti per legge, per ciascun anno di contratto e fino al momento del conseguimento del titolo. Il beneficiario del contratto di formazione e praticantato specialistico è tenuto a prestare servizio presso strutture pubbliche e private accreditate e a contratto in regime di SSN per almeno i successivi cinque anni dalla specializzazione, salvo rifondere lo Stato di quanto sostenuto per la sua formazione specialistica ove si determini di recarsi all'estero a svolgere la propria attività professionale.
  9. Per l'attivazione dei contratti di formazione e praticantato specialistica Teaching Hospital e per il trattenimento in servizio dei tutor senior, di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa nel limite di 90 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  10. Per le finalità di cui ai commi precedenti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale il numero dei medici specialisti da formare per ciascuna tipologia di specializzazione, comunicandolo al Ministero della salute e al Ministero dell'università e della ricerca. Ricevute le comunicazioni di cui al precedente periodo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina il numero di medici specialisti da formare attraverso i corsi di specializzazione istituiti ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ed il numero di medici specialisti da formare attraverso l'apprendistato di alta formazione presso le strutture di cui al comma 4 del presente articolo.

ex 76.18.