Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
(Disposizioni in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale)
1. Al fine di garantire anche per l'anno 2021 le risorse di cui all'articolo 1 del decreto-legge 18 del 2020, per la remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica in atto, è autorizzata per il 2021 la spesa di 250 milioni di euro. Delle suddette risorse ne possono beneficiare, alle condizioni previste, anche il personale docente universitario in convenzione, i medici specializzandi e i medici dipendenti a rapporto non esclusivo.
Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le parole: 550 milioni.