stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1068. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1068.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al personale sanitario di cui al comma 1, in deroga all'articolo 31, comma 8, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto sanità, ed al personale ad esso equiparato, a decorrere dal 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, la maggiorazione per le prestazioni di lavoro straordinario è pari al 25 per cento per lavoro straordinario diurno, al 40 per cento per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o notturno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del giorno successivo), al 60 per cento per lavoro straordinario notturno-festivo.

  2-ter. È equiparata al personale sanitario di cui al comma 1 la figura dell'autista soccorritore. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per «autista soccorritore» si intende l'operatore che svolge attività di:
   a) conduzione dei mezzi di soccorso sanitario provvisti di segnalatori di allarme acustico e visivo a luci lampeggianti blu e salvaguardia della sicurezza degli occupanti dei mezzi medesimi;
   b) accertamento dell'efficienza e della sicurezza del veicolo di soccorso affidato;
   c) conoscenza e corretto utilizzo di tutti i presìdi sanitari a bordo;
   d) comunicazioni radio-telefoniche, utilizzo dei sistemi informatizzati di comunicazione;
   e) lettura della cartografia, conoscenza e utilizzo dei sistemi di navigazione e di posizionamento globale (GPS);
   f) comunicazione con la centrale operativa (CO) 118 e altri mezzi di soccorso e con l'area di emergenza pronto soccorso degli ospedali;
   g) comunicazione gestuale e luminosa con l'eliambulanza;
   h) collaborazione nell'intervento del soccorso sanitario nelle varie fasi del suo svolgimento.
   All'onere derivante dalle presenti disposizioni si provvede nel limite di 500 milioni di euro annui a partire dal 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall'articolo 209 della presente legge.

ex 74.9.