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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1061. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1061.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, sostituire le parole: 335 milioni, con le seguenti: 1.000 milioni;
   b) sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. A parziale copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede per 335 milioni a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, e 465 milioni a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 68, sostituire le parole: 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477,3 milioni, con le parole: 96,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 73,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 74,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 74,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 75,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 76,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 76,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 77,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 77,3 milioni;
   b) alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2021: –100.000.000
   2022: –100.000.000
   2023: –100.000.000

ex 74.28.