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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1054. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1054.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Prolungamento in servizio dei medici dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per garantire la miglior tutela della salute dei lavoratori in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,)

  1. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, garantire l'erogazione dei livelli essenziali e fronteggiare la carenza di medici dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, anche in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le misure previste dall'articolo 30-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono estese anche ai medici Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
   Agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione degli importi previsti all'articolo 209. Conseguentemente ridurre gli importi ivi previsti di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per l'anno 2023.

ex 73.06.