stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1053. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1053.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Disposizioni in materia di indennità di esclusività per i Medici INAIL)

  1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL in concorso con le omologhe strutture del Servizio sanitario nazionale, ad esso si applicano integralmente gli istituti normativi ed economici previsti per la Dirigenza medica del Sistema Sanitario Nazionale, ivi compresa la previsione degli importi di cui all'articolo 73 del presente decreto, a titolo di indennità di esclusività.
   Agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione degli importi previsti all'articolo 209. Conseguentemente ridurre gli importi ivi previsti di 50 milioni di euro per l'anno 2021, di 50 milioni di euro per l'anno 2022 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

ex 73.04.