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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.105. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.105.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Deducibilità spese per eventi aziendali)

  1. A decorrere dal 1o ottobre 2020, le spese di cui all'articolo 1, comma 1, lettere dalla b) alla d), del decreto ministeriale 19 novembre 2008, sono deducibili nella misura del 140 per cento.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.

ident. 1.104.
ex 9.024.