Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: Servizio sanitario nazionale, aggiungere le seguenti: compresi gli ospedali equiparati e inseriti nei piani sanitari regionali che applicano il contratto pubblico;
b) sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede per 500 milioni a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2021, e per 100 milioni a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.