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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1046. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1046.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Indennità da rischio biologico per la dirigenza sanitaria)

  1. Nelle attività lavorative dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie, di cui all'Articolo 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, in cui è presente una esposizione a rischio biologico identificabile nei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è corrisposta a partire dal 1o gennaio 2021, per ogni giornata di effettivo servizio prestato, una indennità da rischio biologico nella misura prevista di euro 4,13, euro 5,13 ed euro 10,26 a secondo dell'appartenenza ad uno dei suddetti gruppi.
  2. L'individuazione dei dirigenti e l'attribuzione a questi della classe di rischio dei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è effettuata annualmente dal medico competente.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 230 milioni anno, a decorrere dal 2021 si provvede mediante incremento vincolato del fondo sanitario nazionale.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni e 500 milioni, rispettivamente con le seguenti: 570 milioni e 270 milioni.

ex 72.036.