Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72-bis.
(Liste d'attesa e finanziamento per prestazioni aggiuntive)
1. All'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 2, lettera a) e al comma 3, lettera a), le parole: «a 80 euro» sono sostituite con le seguenti: «rispettivamente a 100 euro, per l'attività ordinaria, lasciando alla contrattazione aziendale la determinazione per gli altri casi».
Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2021: – 20.000.000;
2022: –;
2023: –.