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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1030. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1030.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. A decorrere dal 2021 le regioni e le province autonome possono utilizzare in maniera flessibile quota parte delle risorse degli articoli 73, 74, 75, 76, nel rispetto delle finalità previste dai suddetti articoli, è consentito altresì l'utilizzo per interventi in materia sanitaria, connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

  2-ter. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 2 dopo è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
   «Per le medesime finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome, in deroga all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, sono autorizzate ad attivare nell'ambito delle strutture sanitarie e socio sanitarie, degenze a bassa complessità assistenziale indirizzate alla sorveglianza dei pazienti Covid positivi».
   b) all'articolo 1, comma 3, dopo le parole: «integrata o equivalenti,» sono inserite le seguenti: «tramite l'incremento del personale o l'acquisizione di prestazioni da erogatori privati,»;
   c) all'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «ad incrementare» è inserita la seguente: «anche»;
   d) all'articolo 1, comma 10, dopo le parole: «ad incrementare» è inserita la seguente: «anche».

  2-quater. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «suddette strutture» sono inserite le seguenti: «nonché tutti i materiali di consumo utilizzati per lo svolgimento dell'attività».
  2-quinquies. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, dopo le parole: «liste di attesa» sono inserite le seguenti: «, incluse quelle relative alle prestazioni ambulatoriali di diagnostica connesse al virus SARS-CoV-2,».
  2-sexies. Allo scopo di garantire la continuità aziendale dei soggetti che erogano anche livelli essenziali di assistenza, i livelli occupazionali e incentivare la sostenibilità economica delle attività socio sanitarie in regime ordinario dei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora e delle residenze sanitarie assistenziali, le regioni e le province autonome possono provvedere a titolo di contributo speciale per l'anno 2021, all'erogazione del 100 per cento dell'importo assegnato con il contratto, di convenzione o di concessione in essere con le strutture. L'importo viene versato secondo le regole ordinarie regionali di finanziamento, anche pro rata mese, in presenza di condizioni cumulative tra loro indicate dalla giunta regionale.

ex 72.8.