Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
1 Al trattamento accessorio della dirigenza sanitaria, comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015 come modificata dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 201, n. 50.
Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 400 milioni e 100 milioni.