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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1005. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1005.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 71.

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2021, la lettera a) dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 è così sostituita: « a) almeno 64 anni di età;»;
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2021, l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 è così sostituito: «Salvo quanto disposto dall'articolo 4, l'indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie le età pensionabili per la vecchiaia, adeguate agli incrementi della speranza di vita, introdotte dal 1o gennaio 2012, dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214».
  3. A decorrere dal 1o gennaio 2021, all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dopo la parola «incompatibile», aggiungere: « con qualsiasi trattamento pensionistico diretto ovvero».
  4. A decorrere dal 1o gennaio 2021, all'articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dopo la parola «beneficiario» aggiungere: «sia divenuto titolare di qualsiasi trattamento pensionistico diretto ovvero».
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

ex 71.3.