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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.993. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.993.

  Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.

  1. Al fine di sostenere i famigliari degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o «come concausa» del contagio da COVID-19, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.

ex 69.018.