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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.990. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.990.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

Art. 69-bis.

  1. Presso il Dipartimento delle politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 1,5 milioni di euro. Le risorse del Fondo sono destinate a finanziare i risarcimenti in favore delle famiglie i cui figli in esito a procedimento giudiziario siano stati riconosciuti come ingiustamente affidati a terzi.
  2. I criteri di funzionamento del Fondo di cui al comma 1 e di riparto delle relative risorse sono definiti con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2021: – 1.500.000;
   2022: – 1.500.000;
   2023: – 1.500.000.

ex 69.06.